jeudi, avril 07, 2011

In Francia il Pm è subordinato al ministro

In Francia il Pm è subordinato al ministro | The Frontpage
In Francia il Pm è subordinato al ministro





1. Obblighi deontologici e illeciti disciplinari. Secondo le disposizioni, contenute in un’Ordonnance del 1958 e in una Loi organique del 2007, in Francia, un magistrato è oggetto di provvedimenti disciplinari quando manca ai doveri deontologici stabiliti dallo Statut de la magistrature e dalla giurisprudenza disciplinare del Conseil supérieur de la magistrature (Csm).

Lo Statut definisce l’illecito disciplinare, con riferimento al mancato rispetto di alcuni doveri così individuati: onore, delicatezza e dignità. All’atto dell’insediamento, i magistrati giurano di «adempiere fedelmente alle proprie funzioni, mantenere religiosamente il segreto delle deliberazioni e di comportarsi costantemente come un magistrato degno e leale».

Al magistrato è inoltre impedito, fra l’altro: l’esercizio di ogni funzione pubblica e di ogni altra attività professionale o retribuita; l’esercizio di un mandato pubblico elettivo; la nomina in un tribunale nel quale abbia esercitato da meno di cinque anni la professione di avvocato, ecc. Gli è inoltre vietato formulare deliberazioni politiche, manifestare ostilità al principio o alla forma di governo della Repubblica, compiere alcuna dimostrazione di natura politica.

A partire dal 1980, il Csm ha poi costruito la propria giurisprudenza disciplinare in un’ottica pedagogica, richiamando il rispetto di alcuni principi: doveri di imparzialità, indipendenza, riservatezza, legalità, delicatezza, dignità e onore, lealtà e probità. Il Csm ha anche chiarito diverse regole cui il magistrato deve attenersi, in alcuni casi anche nella sua vita privata. Recentemente (2005) sono state avanzate proposte per rafforzare sette principi fondamentali: imparzialità, diligenza, lealtà, integrità, dignità, rispetto del segreto professionale, dovere di riservatezza.

2. Organi competenti per l’esercizio disciplinare. Gli organi coinvolti nell’esercizio del potere disciplinare sono il Csm e il Ministro della Giustizia. Vige un regime disciplinare differenziato per i magistrats du siège (magistratura giudicante), inamovibili, e per i magistrats du parquet (magistratura requirente), gerarchicamente subordinati al Ministro della Giustizia.

I magistrats du siège (magistratura giudicante). Il potere disciplinare è esercitato dal Csm che, riunito nella formazione competente per i magistrats du siège, può interdire al magistrato incriminato l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva. La decisione di interdizione temporanea non può essere resa pubblica e non comporta privazione del diritto al trattamento economico.

L’iniziativa dell’azione disciplinare appartiene però al Guardasigilli, ai primi Presidenti di Corte d’appello o ai Presidenti di Tribunale superiore d’appello. Il Guardasigilli può inoltre proporre al Csm di interdire al magistrato sotto inchiesta l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva sulle sanzioni disciplinari. In dottrina è stato però rilevato che, attribuendo tale facoltà al Guardasigilli, si consente al rappresentante del potere esecutivo di decidere in prima persona se procedere o meno nei confronti di un membro della magistratura giudicante.

I magistrats du parquet (magistratura requirente). Il potere disciplinare appartiene al Ministro della Giustizia che delibera su parere della formazione del Csm competente per il parquet, presieduta dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. L’iniziativa disciplinare spetta, oltre che al Ministro della Giustizia, anche ai Procuratori Generali presso le Corti d’appello e ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali superiori d’appello. Il Guardasigilli può, previo parere della sezione del Csm competente per i magistrats du parquet, interdire al magistrato sotto inchiesta l’esercizio delle sue funzioni fino alla decisione definitiva sulle sanzioni disciplinari.

Diversamente dal Conseil de discipline del Csm competente per i magistrats du siège, che costituisce una giurisdizione, il Csm competente per i magistrats du parquet rappresenta un organo a carattere consultivo, incaricato di dare un parere al Ministro della Giustizia indicando la sanzione più appropriata. È poi competenza del Ministro pronunciare la sentenza. In questo, il Ministro non è vincolato al parere del Csm, potendo infatti applicare una sanzione anche più grave di quella propostagli da tale organo.

3. Sanzioni. Sono previste nove sanzioni di portata crescente ed è stato inoltre introdotto il divieto di esercizio della funzione di giudice unico per una durata massima di cinque anni, qualora il comportamento di un magistrato suggerisca la necessità di inserirlo in una formazione collegiale. Le sanzioni sono: rimprovero con iscrizione nel dossier; trasferimento d’ufficio; revoca di alcune funzioni; divieto di essere designato nelle funzioni di giudice unico per una durata massima di cinque anni; abbassamento di livello; esclusione temporanea dalle funzioni per una durata massima di un anno, con privazione totale o parziale dello stipendio; retrogradazione; collocamento in quiescenza d’ufficio o l’autorizzazione a cessare le proprie funzioni quando il magistrato non ha diritto a un trattamento di quiescenza; revoca con o senza sospensione dei diritti alla pensione.

Esiste inoltre la possibilità di sanzioni nei confronti di magistrati che abbiano determinato un mal funzionamento del servizio pubblico di giustizia, qualora lo Stato ne sia ritenuto responsabile civilmente in base a una decisione definitiva di una giurisdizione nazionale o internazionale.


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